SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !
NEWSLETTER N.119 DEL 19/03/13

NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)
INDICE
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LA RESPONSABILITA’ DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PRIMA PARTE |
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GUARINIELLO: ALLA ETERNIT UN IMMANE DISASTRO, I VERTICI MERITANO VENT’ANNI |
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STRAGE ETERNIT: 16 ANNI NON POSSONO BASTARE |
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MODELLO ETERNIT PER IL PROCESSO CONTRO PADRON RIVA? |
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NON E’ UN PAESE CIVILE QUELLO CHE VALUTA LA VITA DI UN OPERAIO MENO DI 2.000 EURO |
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LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO |
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INTERVISTA A RAFFAELE GUARINIELLO: IL PROBLEMA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI |
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LA RESPONSABILITA’ DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PRIMA PARTE
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.27-1
Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell’ argomento, dividerò il documento in due parti.
La prima (questa) è relativa a:
- contenuti del Documento di Valutazione del Rischi;
- la responsabilità del datore di lavoro;
- il ruolo dell’RSPP;
- la responsabilità del medico competente.
La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a:
- il ruolo dell’RLS;
- chi deve firmare il DVR?
Marco Spezia
QUESITO
Ciao Marco,
sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della mia azienda.
Oggi ho ricevuto un invito a firmare il nuovo documento per la valutazione dei rischi da vibrazioni e rumore.
Quando hanno fatto le misurazioni io non sono stato informato e non sono stato consultato rispetto alla valutazione in corso (mansioni, tempi di esposizione, ecc.).
Mi hanno la copia del documento da leggere e mi hanno chiesto se ho da fare dei commenti. Io ho ribattuto chiedendo a cosa servissero i miei commenti visto che il documento lo avevano già fatto.
Io per ora il documento non lo ho firmato.
Cosa mi consigli?
RISPOSTA
La tua azienda non conosce o fa finta di non conoscere i testi normativi (cioè il D.Lgs.81/08 “Testo unico sulla sicurezza”), eppure basta leggerlo con attenzione per sapere quale è il ruolo esatto dell’RLS relativamente al Documento di Valutazione dei Rischi, sia che si tratti della prima edizione, sia che si tratti di una revisione o di un’integrazione.
A seguire una relazione, basata non su mie convinzioni personali, ma su una attenta lettura del D.Lgs.81/08 (il cui testo riporto sempre tra virgolette e in corsivo), sui contenuti e soprattutto sulle responsabilità del DVR, sul ruolo dell’RLS nel processo di redazione del DVR stesso e di conseguenza sull’obbligo o meno di firma da parte dell’RLS.
In conclusione comunque non firmare il documento!
Marco
LA RESPONSABILITA’ DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHI
Occorre fare una premessa in merito a quali devono essere, secondo il Decreto Legislativo 81/08 (nel seguito “Decreto”), i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito “DVR”), in quanto su tale aspetto c’è molta (voluta) confusione.
I contenuti del DVR sono stabiliti per legge dagli articolo 28, comma 1 e 2 del Decreto.
L’articolo 28, comma 1 stabilisce a livello generale che:
“La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...] e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
Tale primo comma sancisce il principio che la valutazione del rischio deve riguardare tutta la realtà aziendale (luoghi di lavoro, attrezzature, sostanze impiegate), tutti i rischi (e non solo quelli che decide il datore di lavoro o quelli tabellati da qualche linea guida) e tutte le categorie di lavoratori, tenendo in considerazione genere, età, nazionalità, tipologia contrattuale.
L’articolo 28, comma 2 stabilisce più in dettaglio i contenuti del DVR:
“Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve [...] contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
Tale secondo comma definisce in dettaglio i contenuti del DVR, che quindi non si può limitare a elencare i rischi per la salute e la sicurezza presenti, indicandone la gravità, ma deve anche (e soprattutto):
- specificare con quali criteri (derivanti da linee guida o norme tecniche) sono stati individuati e classificati i rischi;
- definire cosa (cioè le misure di prevenzione e protezione: interventi tecnici e organizzativi, dispositivi di protezione individuali, procedure di lavoro in sicurezza, informazione formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc.) e quando (programma di attuazione) l’azienda intende fare per eliminare o ridurre i rischi individuati;
- individuare procedure di lavoro per attuare le misure di prevenzione e protezione decise;
- individuare le figure aziendali responsabili del rispetto di tali procedure;
- individuare i lavoratori sottoposti a rischi particolari che richiedono specifica informazione formazione, addestramento.
E’ pertanto chiaro che il DVR non è una mera analisi dei fattori di rischio di un’azienda, ma è uno strumento programmatico che definisce la politica aziendale, anche in termini strutturali, organizzativi, finanziari, per eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
E’ parimenti evidente, come specificato in dettaglio in seguito, che un tale documento non può che essere di esclusiva responsabilità dei vertici aziendali, cioè del datore di lavoro, che, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma b) del Decreto è “il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
La redazione del Documento di Valutazione del Rischi è uno dei due obblighi non delegabili in capo dal datore di lavoro (l’altro è la nomina dell’RSPP), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto:
“Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo 28”.
Quindi la responsabilità della redazione del DVR, secondo il Decreto, è a totale carico esclusivamente del datore di lavoro, tanto che egli non la può delegare a nessuno.
Ciò è confermato dall’articolo 29 comma 1 del Decreto, che definisce le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione [nel seguito RSPP] e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 [cioè nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente]”.
Anche tale articolo precisa che è il datore di lavoro l’unico responsabile della effettuazione del DVR, aggiungendo la necessità che egli si debba avvalere della collaborazione dell’RSPP e del Medico competente.
Quanto sopra è puntualmente confermato dall’apparato sanzionatorio del Titolo I del Decreto. Da un attento esame dell’articolo 55, è evidente che esso prevede, relativamente al DVR, sanzioni solo a carico del datore di lavoro e in particolare:
- per omessa redazione del DVR (articolo 55, comma 1 e, per aziende particolari, comma 2);
- per mancata indicazione nel DVR delle misure di prevenzione e protezione, del programma di miglioramento, delle procedure di attuazione delle misure di prevenzione e protezione (articolo 55, comma 3);
- per omessa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito “RLS”) nella redazione del DVR o mancato aggiornamento del DVR a seguito di variazioni significative (articolo 55, comma 3)
- per mancata indicazione nel DVR dei criteri adottati nella valutazione dei rischi e per mancata individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici (articolo 55, comma 4).
IL RUOLO DELL’RSPP
Nonostante a tale proposito vi sia molta confusione, il Decreto non stabilisce nessun obbligo a carico dell’RSPP. Infatti in nessuna parte del Decreto compare un articolo dal titolo “Obblighi a carico dell’RSPP”, e di conseguenza in nessuna parte del Decreto compare un articolo dal titolo “sanzioni a carico dell’RSPP”.
A tale proposito va infatti osservato che l’articolo 33 è titolato “Compiti del servizio di prevenzione e protezione”. Si parla di “compiti” e non di “obblighi” e si parla di “servizio di prevenzione e protezione” e non di RSPP: quindi non si definisce in nessun modo un obbligo (e di conseguenza una responsabilità) a carico di un singolo, ma di compiti da svolgersi da parte di un servizio “di consulenza”.
Il ruolo dell’RSPP, secondo la filosofia del Testo Unico, che riprende quella della Direttiva quadro 89/391/CE, è solo quello di “consulente”, in quanto persona esperta dei temi relativi alla tutela della salute e della sicurezza, del datore di lavoro, non certo quello di responsabile.
Ciò vale, sia in generale, sia in particolare relativamente alla redazione del DVR, di cui il datore di lavoro rimane l’unico responsabile.
L’articolo 33, stabilisce infatti al comma 1, lettera a) che:
“Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale”,
ma chiarisce al comma 3 che:
“Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro”.
Anche in aziende strutturate in cui l’RSPP è un dirigente delegato (ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 16 del Decreto), egli non ha nessun obbligo o responsabilità in merito alla redazione del DVR, in quanto la redazione del DVR, come detto. è obbligo non delegabile dal datore di lavoro a nessuno.
Quanto sopra è ampiamente confermata da numerosissima giurisprudenza in merito.
Basta citare a tale proposito la sentenza n. 2814 del 27/01/11 della Sezione 4 della Cassazione Penale:
“Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento”.
Oppure la sentenza n. 45358 del 07/12/10 della Sezione 4 della Cassazione Penale:
“In proposito, è sufficiente ricordare che la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.
LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
Diversa è la posizione di responsabilità del medico competente relativamente alla redazione del DVR.
Rimanendo, come detto, a totale responsabilità del datore di lavoro la redazione del DVR, il Decreto stabilisce a capo del medico competente l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro, per quanto di competenza, nella valutazione dei rischi.
Infatti l’articolo 25, comma 1, lettera a) stabilisce tra gli obblighi a carico del medico competente, anche che:
“Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria [...]”.
Che tale collaborazione sia, a differenza di quella dell’RSPP un “obbligo” e non un “compito” è dimostrato dall’apparato sanzionatorio che prevede, all’articolo 58, comma 1, lettera c), sanzioni per il medico per l’omissione di tale collaborazione.
GUARINIELLO: ALLA ETERNIT UN IMMANE DISASTRO, I VERTICI MERITANO VENT’ANNI
Da: PuntoSicuro
15 marzo 2013
Concludendo la requisitoria dell’accusa al processo di appello di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della multinazionale dell’amianto, il PM ha ribadito la richiesta di condanna per Schmidheiny e de Cartier già formulata in primo grado.
Condannare i dirigenti della Eternit Stephan Schmidheiny e Louis de Cartier a 20 anni di reclusione. Questa la richiesta formulata oggi dal procuratore Raffaele Guariniello, che ha concluso la requisitoria dell’accusa nel processo di appello in corso al tribunale di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della multinazionale dell’amianto. Schmidheiny e de Cartier, imputati per disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, in primo grado erano stati condannati a 16 anni di carcere.
Una condanna anche per i siti di Bagnoli e Rubiera
La richiesta di pena di Guariniello, che ha parlato per quasi tre ore, è la stessa già formulata durante il processo di primo grado e secondo il PM dovrebbe riguardare anche gli stabilimenti di Napoli-Bagnoli e Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, per i quali i giudici di primo grado hanno ritenuto che i reati fossero prescritti. ‘‘Riteniamo che anche a Bagnoli e Rubiera il disastro esista e sia ancora attuale e chiediamo la condanna anche in rapporto a questi siti’’, ha detto il magistrato, sottolineando che i due imputati “si sono rappresentati il verificarsi del disastro quale conseguenza certa della loro condotta. Hanno accettato e continuano ad accettare questo immane disastro”.
I veri responsabili mai chiamati a rispondere delle loro colpe
Motivando la sua richiesta di condanna, Guariniello ha spiegato alla corte presieduta dal giudice Alberto Oggé che non si è trattato di una scelta compiuta con leggerezza: ‘‘Ho pensato molto alle pene da chiedere, ho provato a rifletterci anche ieri e mi sono venuti in mente tutti gli eventi drammatici che si sono verificati nel nostro Paese e i morti per amianto che ancora ci sono. Ho pensato ai sette morti della Thyssenkrupp, a quelli di Sarno e di San Giuliano di Puglia ma credo che una tragedia come quella che stiamo rivivendo in questo processo non si sia mai vista’’. Secondo il PM, infatti, quello provocato dalla Eternit “è un disastro che si sta consumando a danno di tutti i cittadini. Ci siamo dovuti rendere conto che si tratta di una tragedia che riguarda tutti noi, che continua a seminare morti”. Una tragedia che “si è consumata in Italia, e non solo, sotto un’unica regia e senza che mai fino a oggi alcun tribunale abbia chiamato a risponderne i veri responsabili”.
Gli imputati hanno dimostrato un’elevata capacità a delinquere.
Nel corso della sua requisitoria, Guariniello ha ricordato anche che “non siamo in presenza di eventi sporadici, ma di carenze strutturali dovute a scelte di carattere aziendale compiute a livello mondiale” e riferendosi a Schmidheiny e de Cartier, che avevano “pieni poteri decisionali e di spesa”, ha parlato di un’elevata “capacità a delinquere”, dimostrata “non dal proprietario di un’officina, ma dai titolari di eccezionali risorse economiche mossi da una precisa volontà di nascondere e negare la cancerogenicità dell’ amianto e di proseguire le attività a tutti i costi mettendo a rischio la salute di cittadini e lavoratori”. Il PM ha criticato anche l’atteggiamento tenuto dai due imputati: “Louis de Cartier – ha detto – si è lamentato della giustizia italiana, di un processo giusto che è un vanto per il nostro Paese. Schmidheiny, invece, nasconde dietro attività filantropiche, sia attività lobbistiche che di spionaggio, per evitare di rispondere della sua condotta davanti ai giudici”.
STRAGE ETERNIT: 16 ANNI NON POSSONO BASTARE
Da: Contropiano
Giovedì 14 Marzo 2013 12:17
di Luca Fiore
Sedici anni di carcere non bastano. La procura di Torino ne ha chiesti venti per i due principali responsabili di una ‘‘tragedia immane’’ come quella dell’Eternit. A chiedere una pena più severa rispetto a quella comminata in primo grado è stato ieri il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello.
Davanti ai giudici della Corte d’appello il rappresentante della pubblica
accusa ha preso ieri la parola e ha quantificato la sua richiesta di condanna
per i vertici della multinazionale dell’amianto, il magnate svizzero Stephan
Schmidheiny e il barone belga Louis De Cartier.
Venti anni, quattro in più di quelli inflitti ai due dal tribunale al processo
di primo grado.
‘‘Tutte le tragedie sono grandi - dice Guariniello - ma una così non l’avevo mai vista’’.
Migliaia di persone morte o ammalate a causa dell’amianto lavorato nelle fabbriche di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli).
Migliaia di lavoratori, le loro mogli e figli, cittadini ignari che abitavano nelle città invase dalle polveri killer.
Un disastro ambientale doloso, come recita il capo d’accusa, che ‘‘si sta ancora consumando ai danni di tutti noi’’ perché il flagello dei tumori continua a colpire e a provocare malattie e decessi.
E lo farà ancora per molti anni, visto che né le aziende che hanno realizzato profitti stellari nonostante fossero a conoscenza della tossicità dei materiali che lavoravano, né le amministrazioni pubbliche, sembrano intenzionate a investire fondi ed energie nella bonifica dei territori e degli edifici contaminati.
A Bagnoli e a Rubiera il tribunale aveva dichiarato la prescrizione del reato,
ma ora l’accusa chiede che quella decisione venga rivista. Secondo il pool dei
PM (l’accusa schiera anche Sara Panelli, Gianfranco Colace ed Ennio Tomaselli)
la responsabilità ultima non è dei capi e capetti locali, ma evidentemente del
vertice della grande società.
‘‘Non siamo in presenza di eventi sporadici, di carenze occasionali. Siamo in
presenza di carenze strutturali, di scelte aziendali improprie, di scelte di
carattere generale rispetto alle quali nessuna capacità di intervento si può
attribuire ai dirigenti italiani’’, ha detto Guariniello, cominciando la sua
requisitoria.
‘‘Quando sento dire che questi signori che lavoravano l’amianto affermano che non ne sapevano nulla dei rischi, mi viene da sorridere amaramente’’, ha sottolineato il PM, ricordando nel corso della sua requisitoria la ‘‘giurisprudenza ricchissima’’ sull’amianto, anche da parte della Corte di Cassazione.
‘‘Non siamo al cospetto di un’officina metalmeccanica” - spiega Guariniello –
“ma di una multinazionale con un’altissima capacità economica che per anni ha
negato la pericolosità dell’amianto ed é stata mossa da una volontà precisa di
proseguire la produzione ad ogni costo. Il disastro é frutto di queste
politiche portate avanti non solo in Italia, ma anche altrove’’.
De Cartier, ora novantaduenne, é l’unico degli amministratori dell’epoca dei primi anni Settanta ancora in vita; Schmidheiny, 66 anni, oggi è uno degli imprenditori più ricchi del mondo. E nel corso degli ultimi anni ha cercato di rifarsi una “verginità” finanziando e patrocinando alcune campagna a sostegno dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Ma per Guariniello ‘‘dietro l’attività filantropica nascondeva l’attività lobbistica e di spionaggio, per evitare di rispondere delle sue condotte davanti alla giustizia’’.
Il riferimento é ai tentativi di minimizzare pubblicamente i rischi dell’amianto e di raccogliere informazioni sui movimenti dei magistrati e dei comitati dei cittadini costituitisi in diverse località: una pratica che di recente ha portato l’Ordine dei giornalisti del Piemonte a radiare una pubblicista che per conto di un’agenzia milanese ‘‘monitorava’’ la zona di Casale Monferrato e riferiva ai due accusati.
Nelle prossime settimane la parola passerà alla difesa, che si farà forte degli investimenti sulla sicurezza eseguiti dalla Eternit alla fine degli anni Settanta, sul ruolo defilato di De Cartier nella gestione dell’impresa e sull’impossibilità di considerare Schmidheiny l’unico colpevole di un dramma di portata mondiale.
I giudici dovranno anche sciogliere una serie di nodi sulla costituzionalità e sulla competenza per territorio e per materia.
MODELLO ETERNIT PER IL PROCESSO CONTRO PADRON RIVA?
Da Basta morte sul lavoro
http://bastamortesullavoro.blogspot.com/
Modello Eternit per il processo contro padron Riva?
Questa è una delle proposte.
L’avvocato Bonetto - uno dei legali del processo - ne parla a Taranto al quartiere Tamburi il 22 marzo in occasione dell’iniziativa nazionale della Rete nazionale sicurezza e salute sui posti di lavoro e sul territorio.
Per informazioni sull’iniziativa:
mail: infobastamortesullavoro@gmail.com
cellulare: 347 11 02 638
CASALE MONFERRATO GUARINIELLO CHIEDE LA CONDANNA A VENT’ANNI PER I DUE IMPUTATI
DEL PROCESSO ETERNIT
CASALE MONFERRATO
Vent’anni di reclusione per Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne.
La procura generale, attraverso la requisitoria del pubblico ministero Raffaele Guariniello, ha confermato nel processo davanti alla Corte d’Appello di Torino la richiesta che il pool accusatorio aveva già fatto nel giudizio davanti al Tribunale di Torino.
Il magistrato ha ripercorso ieri la vicenda Eternit facendo una lunga e meticolosa ricostruzione, in fatto ed in diritto, per supportare la propria tesi accusatoria ed insistendo, in particolare sulla continuazione del reato i cui effetti, tragicamente, si fanno sentire ancora oggi sia a Casale Monferrato che a Cavagnolo, che negli altri luoghi dove c’era la produzione evidenziando che si tratta per lo più, al momento odierno di contrazioni della malattia che non derivano soltanto da un’esposizione lavorativa, come avveniva soprattutto nei casi del passato, quanto piuttosto da una esposizione ambientale.
“E dalle parole del procuratore Guariniello - commenta Nicola Pondrano della Cgil, che da anni si occupa della vertenza Eternit e che ieri era in aula insieme al coordinatore dell’Afeva (Associazione famigliari vittime amianto) Bruno Pesce e a diversi altri cittadini e studenti, casalesi e non - che è allungata l’ombra di un processo Eternit bis, Eternit ter, Eternit quater, a dimostrazione di come la vicenda giudiziaria sia tutt’altro che chiusa”.
Guariniello, in un intervento che certamente potrebbe essere definito da manuale e degno di essere ricordato nella storia giudiziaria, ha citato sentenze in materia che si sono succedute negli anni e ha ricordato anche un fatto personale, ovvero di quando, come pretore di occupò per la prima volta di amianto quarant’anni fa e di come, corsi e ricorsi della storia, si trovi a celebrare il principale processo al mondo in materia di danni da “mal d’amianto”.
Terminata la requisitoria della pubblica accusa toccherà a partire da domani, venerdì, agli avvocati delle parti civili che occuperanno le prossime udienze.
Inizieranno quelli dell’Inail (che dovrà presto convocare un tavolo delle diverse parti civili costituite per vedere come procedere per le provvisionali e per quello che sarà il dopo sentenza d’appello), poi l’Inps, la Regione Piemonte, il Comune di Casale, sino ai legali dei familiari.
14/03/13
Alessandria News
NON E’ UN PAESE CIVILE QUELLO CHE VALUTA LA VITA DI UN OPERAIO MENO DI 2.000 EURO
Da: Articolo 21
di Marco Bazzoni
Venerdì 15 Marzo 2013 è morto sul lavoro a Sarmoneta di Latina, Aldo Battisti, un operaio di 56 anni. Battisti era intento a lavorare su un tetto, quando è scivolato da un’altezza di 3 metri, ed è morto in serata dopo alcune ore di agonia all’Ospedale Goretti. Le morti sul lavoro dall’inizio del 2013 ad oggi secondo i dati dell’Osservatorio indipendente di Bologna, diretto da Carlo Soricelli, ex operaio in pensione, sono già 164 (oltre 1180 nel 2012).
Soricelli fa un lavoro encomiabile e ci tengo a ringraziarlo pubblicamente, perché ci permette di avere dei numeri più vicini alla realtà del dramma quotidiano del morti sul lavoro.
Un dramma che non conosce sosta, che non si ferma neanche durante i giorni festivi, che non fa solo morti, rovina famiglie e rende tanti giovani orfani e soli!
Purtroppo il mondo politico non sembra preoccuparsene molto, basterebbe
guardare cosa ha prodotto nella scorsa legislatura il Parlamento per aumentare
la salute e sicurezza sul lavoro: ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli!
Il D.Lgs.106/09, cioè il decreto correttivo al D.Lgs.81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro), tanto caro all’ex Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, che ha stravolto il TU voluto dal Governo Prodi, con le sanzioni dimezzate ai datori di lavoro, ai dirigenti ai preposti, arresto in alcuni casi sostituito con l’ammenda, la “salvamanger” che ha deresponsabilizzato i datori di lavoro, la proroga dell’obbligo del DVR per le nuove aziende o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti, ecc.
E grazie al D.Lgs.106/09, abbiamo anche una procedura d’infrazione aperta (numero 2010/4227), perché questo testo viola alcuni articoli della Direttiva europea quadro 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Ed il Governo Monti cosa fa, si adegua? Manco per idea, l’8 dicembre 2011 invia dozzine e dozzine di pagine alla Commissione Europea con l’intento evidente di farla archiviare.
Nonostante tutto questo materiale inviato, il 21 Novembre 2012, non solo la Commissione Europea non archivia la procedura d’infrazione, ma emette un parere motivato, in cui conferma i punti principali della procedura d’infrazione (dereponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e sub-delega e proroga del Documento di Valutazione del Rischio per nuove imprese o modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti), chiedendo all’Italia di adeguarsi obbligatoriamente entro due mesi (cioè entro il 21 Gennaio 2013) alle disposizioni, pena il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati Membri, con pesanti sanzioni che vanno da 22 mila a 700 mila euro per ogni giorno di ritardo nell’applicazione della direttiva comunitaria (Direttiva 89/391/CEE).
Ora uno potrebbe pensare che il Governo Monti dopo questa parere motivato si
sarà adeguato alla disposizione europea.
Invece no, l’11 Febbraio 2013 invia una risposta alla Commissione Europea, probabilmente per prendere tempo (il Governo Monti è dimissionario).
Colgo l’occasione per ricordare al Governo Monti, che quando la Commissione Europea emette un parere motivato, non è possibile chiedere ulteriori proroghe (anche se il Governo e dimissionario e il 24 e 25 Febbraio 2013 ci sono state le elezioni politiche di mezzo), ma bisogna adeguarsi.
Vedi:
http://www.aitep.eu/it/public/downloads/Lettera_parere_motivato_infrazione_2010-4227_Bazzoni.pdf
http://www.snop.it/attachments/article/228/UE-Messa-in-mora-Italia-2010-4227.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm
Questa procedura d’infrazione non sarebbe stata possibile se nell’Ottobre del 2009 non avessi presentato alla Commissione Europea, una denuncia dettagliatissima di 9 pagine, per la cui redazione devo ringraziare anche l’ing. Marco Spezia, che mi ha aiutato molto.
E
non è finita, a Febbraio 2012 ho presentato anche un’altra denuncia sulla
sicurezza sul lavoro per le sanzioni dimezzate ai datori di lavoro, dirigenti,
preposti, che secondo me violava la direttiva 89/391/CEE, che è in fase molto
avanzata (EU Pilot 4324/12/EMPL) e che potrebbe portare, molto presto, ad una
seconda procedura d’infrazione sulla sicurezza sul lavoro contro l’Italia.
E’ davvero surreale che queste denunce non siano partite né da un partito
politico né da un sindacato, ma da un semplice cittadino: ci sarebbe di che
riflettere!!!
La mia speranza, in questo momento, è che almeno il nuovo Parlamento ed il futuro Governo siano più sensibili al tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche se gli auspici non sono dei migliori, visto che in campagna elettorale, i vari schieramenti politici non hanno detto una sola parola per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro.
Leggevo che il PD, il 15 Marzo 2013, giorno d’insediamento delle Camere, ha presentato circa 100 disegni di legge: chissà se ne è stato presentato anche uno per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro (la domanda sorge spontanea).
Quello che è certo, che nei cassetti della Camera dei Deputati, per essere esatti alla Commissione Lavoro, giace la proposta di legge 5523, a firma dell’On Amalia Schirru (che non si è ricandidata), per modificare il TU 1124 del 30 Giugno 1965, che regola i risarcimenti Inail per gli infortuni e le morti sul lavoro.
Vedi:
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0065570.pdf
Il Partito Democratico, la vuole tirare fuori dai cassetti quella proposta di legge e iniziare a discuterla appena si saranno insediate le Commissioni, in modo che sia approvata quanto prima???
Perché continuare a dare solo 1.936,80 centesimi ai familiari dei morti sul lavoro (una tantum rimborso spese funerarie), ad esempio a quei genitori delle vittime del lavoro che non risultassero ricevere contributi al mantenimento, dal loro caro ammazzato dall’insicurezza nei luoghi di lavoro, è una vergogna che non può continuare ad esistere!
NON
E’ UN PAESE CIVILE QUELLO CHE VALUTA LA VITA DI UN OPERAIO MENO DI 2000 EURO!!!
Marco Bazzoni
Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Firenze
17 marzo 2013
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Da: PuntoSicuro
05 marzo 2013
di Tiziano Menduto
L’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 entra in vigore tra pochi giorni, il 12 marzo. Le tipologie di attrezzature, la presentazione dell’accordo, i requisiti dei corsi, la formazione e-Learning e le indicazioni operative.
Tra pochi giorni, il 12 marzo 2013, entrerà in vigore l’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Un’entrata in vigore che può sicuramente contribuire alla prevenzione dei tanti incidenti correlati all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, come le gru, i trattori, i carrelli elevatori o gli escavatori idraulici.
Tuttavia l’entrata in vigore di nuove norme e linee di indirizzo è efficace solo se tali norme e linee sono conosciute e condivise. E per questo motivo che FederLazio, Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, ha tenuto a Frosinone un seminario il 1° febbraio 2013.
Nella relazione del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L. Azienda USL di Frosinone), dal titolo “Formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/12” vengono preliminarmente presentati gli obblighi del D.Lgs.81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
L’autore si sofferma in particolare sul rapporto tra i vari accordi per la formazione:
- gli Accordi del 21/12/11 non comprendono la formazione e l’addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D.Lgs.81/08 successivi al Titolo I;
- la formazione prevista dall’Accordo del 22/02/12 soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro citate, adempimento a quanto previsto dall’articolo 73 del D.Lgs.81/08;
- per le altre attrezzature, indicate dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi).
Si ricorda poi che con l’ Accordo del 22 febbraio 2012 è richiesta una specifica abilitazione degli operatori anche per i soggetti di cui all’ articolo 21 comma 1 del D.Lgs.81/08, che compiono opere e servizi a sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani, piccoli commercianti, ecc.).
Tale accordo viene poi presentato ricordando la presenza di un allegato A diviso in:
- Parte A: individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
- Parte B: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7.
Inoltre l’Accordo comprende l’allegato I con i requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature, l’allegato II sulla formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro e altri sette allegati relativi alle attrezzature.
In particolare l’allegato I indica che per le attività pratiche devono essere disponibili:
- un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
- i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
- le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
- i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
E riguardo all’allegato II si sottolinea che si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sede e strumentazione: la formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo; la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo;
- programma e materiale didattico formalizzato;
- tutor: deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo; il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- valutazione: devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso; le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica e la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza; delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa;
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee; deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato; la durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari; deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative; l'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
Sottolineiamo il rischio di confusione tra:
- articolo 71, comma 7 del D.Lgs.81/08 - formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono “conoscenze e responsabilità particolari”: obbligo per datore di lavoro di provvedere al riguardo (formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull’uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro);
- articolo 73, comma 5 del D.Lgs.81/08: formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una “specifica abilitazione”.
Per cui le attrezzature di lavoro si possono dividere in tre tipologie:
- attrezzature in generale;
- attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, (valutazione dei rischi);
- attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione individuata nell’accordo del 22/02/12.
L’intervento si sofferma inoltre sulla formazione pregressa, sui soggetti formatori accreditati, sui requisiti dei docenti e riporta, in conclusione, una breve tabella su cosa fare all’entrata in vigore dell’accordo.
Riportiamo a titolo esemplificativo le indicazioni per i lavoratori già assunti:
- se hanno già effettuato, con durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo, formazione (modulo giuridico e tecnico; modulo pratico) per la specifica attrezzatura (verifica di apprendimento effettuata e documentata), non devono rifare la formazione, ma fare un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
- se hanno già effettuato la formazione (verifica di apprendimento effettuata e documentata), ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
- se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
Il documento “Formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012”, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L. Azienda USL di Frosinone), intervento al seminario organizzato il 1° febbraio 2013 da FederLazio è scaricabile all’indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130305_Federlazio_Accordo_Attrezzature.pdf
INTERVISTA A RAFFAELE GUARINIELLO: IL PROBLEMA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Da: PuntoSicuro
15 marzo 2013
Intervista a Raffaele Guariniello sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. A cura di Marco Stancati.
Anticipazione dell’intervista che verrà pubblicata nel prossimo numero di Obiettivo Tutela.
A cura di Marco Stancati (direttore responsabile della Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali dell’INAIL e docente di comunicazione alla Sapienza di Roma).
Raffaele Guariniello è dal 1992 Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino e gran parte della sua attività viene rivolta in favore della tutela del mondo del lavoro, della salute e dell'ambiente.
Qualcuno lo ha soprannominato il magistrato “Anti-aziende” e sentenze, che hanno avuto risonanza internazionale come per i casi ThyssenKrupp ed Eternit, fanno di lui un simbolo della giustizia in favore dei più deboli.
Marco Stancati, che ha rivestito il ruolo di Responsabile della Comunicazione dell’INAIL, attualmente docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione de La Sapienza e giornalista e pubblicista che collabora con diversi periodici sui temi della Sicurezza e della Comunicazione, lo ha intervistato in esclusiva per il periodico Obiettivo Tutela.
NELLA SUA ESPERIENZA DI MAGISTRATO, COSA E’ CHE INDUCE A RITENERE CHE OGGI CI SIA UNA PIU’ MATURA COSCIENZA SOCIALE SUL PROBLEMA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO?
Un fatto evidente: si ricorre di meno al concetto di fatalità per giustificare un infortunio. E da parte di tutti: datori di lavoro, lavoratori, media, operatori della giustizia. Poi la considerazione che fino a qualche tempo fa, non pochi interpretavano l’accertamento delle responsabilità quasi come una “pretesa” della Magistratura. Oggi l’accertamento delle responsabilità è richiesto, invocato da molte parti. E il Magistrato avverte che l’opinione pubblica è diventata più vigile sul problema: vuole giustizia.
L’ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E’ DI SEGNO OPPOSTO: NEGLI ULTIMI ANNI SE NE DENUNCIANO DI PIU’. E ALLORA, SONO IN AUMENTO LE MALATTIE PROFESSIONALI O UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEL FENOMENO FA DENUNCIARE PATOLOGIE LA CUI ORIGINE PROFESSIONALE PRIMA SFUGGIVA?
Alcune malattie nelle quali mi sono imbattuto all’inizio della mia carriera sono scomparse o, ormai, residuali: saturnismo, l’ulcera da cromo, la medesima silicosi che per anni è stata una piaga. Oggi mi trovo ad affrontare o nuove patologie o patologie esistenti da sempre, ma la cui eziologia professionale non veniva minimamente indagata. La cultura del medico era rivolta quasi esclusivamente alla diagnosi e alla cura; rifuggiva quasi dal dovere d’indagine sulle possibili cause professionali. Oggi però l’opera di sensibilizzazione, diretta e indiretta di Istituzioni, Media, Associazioni, lo stesso stimolo sociale e mediatico alla cura di sé, l’obiettivo del benessere della Persona, fanno sì che si denuncino patologie che prima erano considerate “naturali” per quel tipo di attività (qualcosa di ovvio e scontato come l’invecchiamento). Credo quindi che l’aumento delle denunce di malattie professionali sia il frutto di due componenti di segno opposto. Una negativa: l’insorgere di nuove patologie collegate a stili di vita e condizioni di lavoro insicure e stressanti (pensiamo a tutte le patologie dell’apparato scheletrico, alle ipoacusie, ai tumori, alle patologie da costrizione organizzativa e da mobbing, ECC.). L’altra positiva: si denuncia di più perché ci sono più cultura della salute e più indagine sulla possibile eziologia professionale delle malattie.
TRA I PROTAGONISTI PIU’ ATTIVI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, CI SONO L’ANMIL E LA FONDAZIONE ANMIL CHE SEGUONO CON PUNTUALE ATTENZIONE IL PROBLEMA AMIANTO. DAL PUNTO DI VISTA DEL MAGISTRATO COSA SI SENTE DI SUGGERIRE DA UN LATO ALL’ANMIL E, DALL’ALTRO, AL SOGGETTO ISTITUZIONALE INAIL SUL TEMA SPECIFICO?
Per quanto riguarda il problema amianto del passato e del presente (e, purtroppo, del futuro prossimo), l’Anmil, la sua Fondazione e chiunque si trovi a tutelare, nella concretezza della quotidianità, il diritto dei lavoratori alla salute e sicurezza sul posto di lavoro devono, da un lato, continuare a garantire la tutela dei diritti offrendo assistenza capillare, e soprattutto omogenea, sul territorio. Dall’altro devono agire sul piano culturale e psicologico della prevenzione come priorità. Paradossalmente le Associazioni devono lavorare con l’obiettivo che non ci sia più bisogno di loro, perché il fenomeno è stato sconfitto.
Per quanto riguarda l’INAIL certamente è Istituzione preziosa sotto diversi profili: preventivo, assicurativo, riabilitativo.